La base concettuale della condizione giuridica degli stranieri
Il termine “Straniero” nella legislazione della Federazione Russa e della Repubblica italiana

Il termine “straniero” nella letteratura giuridica e negli atti normativi si usa in modi diversi. A questo proposito, per determinare la condizione giuridica dello straniero nello Stato ospitante bisogna chiarire lo stesso concetto di “straniero”. Nel linguaggio quotidiano, egli è più spesso identificato con una persona di un altro Paese, ma questa definizione non divulga il contenuto giuridico ed il significato del termine. Inoltre, gli stranieri sono una categoria specifica di persone in un particolare tipo di rapporto con lo Stato ospitante.

Negli atti giuridici a livello internazionale la definizione “straniero” sottintende un cittadino o suddito di uno Stato estero o un apolide. Ad esempio, all’art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 13 dicembre 1985 [1] nei confronti delle persone che non sono cittadini del Paese in cui vivono, con il termine “straniero” si intende: «…..qualsiasi persona che non è un cittadino dello Stato in cui si trova». Inoltre, all’art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 [2] e all’art. 25 della Convenzione della Comunità degli Stati indipendenti (ex-URSS) sui diritti umani e delle libertà fondamentali del 26 maggio 1996 [3], si usa il termine “straniero” invece di “cittadini stranieri” e “apolidi”.

Apposite norme di diritto internazionale privato disciplinano i diritti degli stranieri in materia di proprietà, di famiglia, del lavoro ed i diritti processuali e personali. Uno straniero in realtà è soggetto a due ordinamenti giuridici: quello nazionale (cioè della nazione di cui è cittadino) [4] e quello dello Stato in cui si trova. Questo dualismo è la peculiarità della condizione giuridica dello straniero.

I valori basilari per determinare la condizione giuridica dello straniero in ogni paese dovrebbero essere i principi universalmente riconosciuti e le norme di diritto internazionale generale in materia di diritti umani e delle libertà.

I principi generalmente riconosciuti e le norme del diritto internazionale sono contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

“Il diritto degli stranieri” è un insieme di regole che definiscono lo status speciale degli stranieri. Non sono le regole di conflitto, ma solo il diritto sostanziale che disciplina il rapporto essenziale. Di solito “il diritto degli stranieri” definisce la condizione giuridica degli stranieri, sia in stretto senso che in senso più ampio. In un certo senso, queste sono norme di natura principalmente amministrativa che si riferiscono alle differenze tra la condizione giuridica degli stranieri e dei cittadini. In un senso più ampio è un insieme di norme sulla condizione dello straniero in ogni suo aspetto: come stabilire le differenze e riconoscere la parità di trattamento con i propri cittadini, comprese quelle norme necessarie per l’attuazione da parte dello straniero di una certa attività all’interno di uno Stato ospitante.

La caratteristica principale del concetto di “straniero” è la presenza di una persona nel territorio di uno Stato di cui egli non è cittadino e che ha la cittadinanza di un altro Paese. In questo senso, il concetto di “straniero” è utilizzato nella Costituzione della Federazione Russa (comma 3 art. 62; comma 1 art. 63) e nella Costituzione della Repubblica italiana (art. 10).

Dal concetto di “condizione giuridica” dovrebbe essere distinto il concetto di “regime (trattamento) legale”. Il primo indica i principi sui quali si basa la personalità degli stranieri e degli apolidi nel Paese ospitante. Questi principi di diritto internazionale privato sono, soprattutto, l’uguaglianza e la non discriminazione. Il regime degli stranieri (trattamento giuridico dello straniero) è di solito definito come un insieme di diritti e obblighi degli stranieri nel territorio dello Stato. Ci sono tre tipi principali di trattamento degli stranieri:

1. Trattamento nazionale – cioè l’adeguamento del trattamento degli stranieri in qualsiasi ambito con quello dei cittadini dello Stato ospitante;

2. Trattamento più favorevole – conferimento agli stranieri in qualsiasi ambito di tali diritti e/o creazione nei loro confronti di certi obblighi che sono previsti per i cittadini di qualsiasi Stato terzo che si trovano nel territorio di tale Stato al senso più favorevole in termini giuridici;

3. Ad Hoc Mode (Trattamento speciale) conferimento agli stranieri in ogni settore dei diritti e/o di avere determinati doveri che sono diversi da quelli previsti in questo settore per i cittadini dello Stato. Per esempio: una procedura semplificata per l’attraversamento delle frontiere di Stato per i residenti delle zone di confine.

Gli aspetti più importanti dell’influenza del diritto internazionale in materia di trattamento degli stranieri appaiono nei casi che riguardano:

  • diritti politici degli stranieri;
  • servizio militare degli stranieri;
  • regolamento di entrata e di uscita degli stranieri;
  • determinazione dei limiti della giurisdizione penale degli Stati nei confronti degli stranieri;
  • protezione diplomatica.

La condizione giuridica individuale di uno straniero o apolide nel Paese ospitante si riferisce allo status del singolo cittadino, l’individuo, e riguarda la totalità dei diritti e dei doveri che gli sono conferiti.

Nella Federazione Russa e nella Repubblica italiana come principio originario si usa il trattamento nazionale in materia di condizione giuridica generale dello straniero. I cittadini stranieri sono uguali davanti alla legge indipendentemente dalla provenienza, status sociale, ricchezza, razza, etnia, sesso, istruzione, lingua, religione, tipo di occupazione e altre circostanze.

L’utilizzo dei diritti e delle libertà dei cittadini stranieri nel Paese di accoglienza non dovrebbe pregiudicare gli interessi legittimi di questo Stato, i diritti e gli interessi legittimi dei propri cittadini e le altre persone giuridiche e fisiche.

La Costituzione della Federazione Russa [5] garantisce i diritti e le libertà in base al diritto internazionale (comma 1 art. 17) e stabilisce il principio del trattamento nazionale, ossia vale a dire: i cittadini stranieri e gli apolidi devono godere nella Federazione Russa dei diritti e doveri dei cittadini russi, salvo casi stabiliti dalla legge federale o da un accordo internazionale (comma 3 art. 62); specifica l’attuazione delle disposizioni sulla condizione giuridica dello straniero (art. 18), lo stesso è confermato dal contenuto dell’art. 4 della legge federale della Federazione Russa “Sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri nella Federazione Russa” dal 25 luglio 2002 № 115-ФЗ (con le modifiche del 19 maggio 2010). La condizione giuridica dello straniero è regolata anche dalla legge federale “Sulla registrazione migratoria di cittadini stranieri e apolidi nella Federazione Russa” del 27 luglio 2006 № 149-ФЗ; dai decreti del governo e altri atti giuridici.

La legge federale “Sulla regolamentazione statale del commercio estero” del 13 ottobre 1995 [6] così differenzia le diverse categorie di stranieri partecipanti all’attività economica estera, soprattutto le persone fisiche: «la capacità giuridica, la capacità di agire dei cittadini stranieri e l’efficienza sono determinate dalla legge di uno Stato straniero, di cui essi sono cittadini, e la capacità giuridica e la capacità di agire delle persone senza cittadinanza (apolidi) è determinata dalla legge di uno Stato estero nel quale queste persone hanno un posto di soggiorno permanente» (art. 2).

La pratica della comunicazione internazionale mette in luce il problema di migliorare le basi legali in cui si forma lo status degli stranieri e degli apolidi. Per quanto riguarda la legislazione russa e la legislazione della Repubblica italiana questo è, come detto sopra, il trattamento nazionale come obiettivo principale per questa categoria di persone.

Il volume dei poteri dei cittadini stranieri è fissato dalla normativa in modi diversi. Spesso la decisione sul diritto dei cittadini stranieri è direttamente specificato nella legge. Ma è possibile altresì il conferimento dei diritti agli stranieri, oppure al contrario, non concessione agli stranieri delle competenze giuridiche che si effettua senza la menzione diretta degli stranieri attraverso formule relative a tutti i cittadini oppure soltanto per i cittadini russi. Nel primo caso, i cittadini sono intesi come cittadini stranieri, nel secondo caso, la decisione non si intende valida nei confronti dei cittadini stranieri.

Dalla norma costituzionale segue che qualsiasi deviazione dal trattamento nazionale – sia la diminuzione dei diritti degli stranieri (apolidi) che l’ampliamento di essi rispetto ai diritti dei cittadini russi – è possibile soltanto sulla base del diritto federale o di un trattato internazionale cui ha aderito la Federazione Russa.

Per quanto riguarda la Repubblica italiana l’art. 10 della Costituzione [7] stabilisce che «la condizione giuridica è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali». Ci si trova di fronte, pertanto, ad una disciplina che incontra due tipi di vincoli.

Prima di tutto è soltanto una legge ordinaria che può regolare questa materia. La ratio di tale riserva di legge va ravvisata nella volontà di assicurare al potere legislativo e non a quello esecutivo il compito di legiferare sulla condizione dello straniero. Ciò non esclude che il governo possa esercitare una funzione normativa in materia; ad esempio, è proprio il governo ad emanare i decreti sull’immigrazione che, come vedremo, governano i flussi di ingresso. Questa disposizione è di estrema importanza, poiché l’Italia è una repubblica parlamentare, e, di conseguenza, il governo è subordinato al Parlamento.

Il secondo vincolo è costituito dall’obbligo di rispettare le norme ed i trattati internazionali. Un eventuale contrasto tra questi ultimi e la normativa interna solleverebbe una questione di legittimità costituzionale e può essere risolto in termini di prevalenza delle norme dei trattati internazionali sul diritto interno.

Al di là dell’art. 10, che si occupa specificamente della condizione dello straniero, non può non essere preso in considerazione l’art. 3 della Carta Costituzionale, cioè il principio di uguaglianza. È stata la Corte Costituzionale ad intervenire sull’argomento, precisando che si tratta di un principio valevole anche per gli stranieri in materia di diritti fondamentali. Ciò, ha spiegato la Corte (sentenza n. 144 del 1970), «…in realtà non rende ingiustificata l’esistenza di differenze di fatto fra cittadini italiani e stranieri; piuttosto comporta che tanto i cittadini italiani quanto quelli stranieri siano tutelati a livello di diritti fondamentali e che sia per gli uni che per gli altri la funzione legislativa incontri dei limiti. In tal senso la questione dei diritti degli stranieri nella Costituzione italiana non può essere ridotta ad un problema terminologico: la Carta fondamentale utilizza a volte espressioni come tutti, o nessuno, o uomini, mentre in altri casi viene specificato cittadini. In realtà è necessario guardare al tipo di diritti descritti dalle norme: il carattere dei diritti fondamentali li rende di portata universale e come tali applicabili a tutti i soggetti che si trovano in Italia» [8].

Per quanto riguarda la dottrina, buona parte di essa ritiene applicabile agli stranieri le norme che riconoscono e garantiscono sia i diritti inviolabili dell’uomo sanciti nell’art. 2, sia l’inviolabilità del domicilio, della libertà personale, di culto e di religione. In tale elenco va ricompreso anche il principio di uguaglianza. È bene peraltro precisare che il discorso appena compiuto relativamente alla titolarità dei diritti fondamentali, va riferito a tutti gli stranieri presenti in Italia, indipendentemente dal possesso di un regolare permesso di soggiorno o da una situazione, all’estremo opposto, di clandestinità [9].

La condizione di regolarità, però, attribuisce al cittadino straniero gli stessi diritti attribuiti ai cittadini italiani, a meno che eventuali accordi internazionali o l’attuale legge non stabiliscano diversamente, che, come già detto, è parte integrante del trattamento cosiddetto nazionale nella determinazione della condizione giuridica degli Stranieri.

Inoltre allo straniero che sia regolarizzato viene riconosciuta parità di trattamento con il cittadino italiano nella tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

Nel settore del diritto privato e, in particolare del diritto civile russo e italiano, il trattamento nazionale si applica più ampiamente di quanto si faccia in qualsiasi altro ambito legale. Le norme stabilite dalla legislazione civile, valgono per le relazioni con i cittadini stranieri e apolidi, salvo diverse disposizioni di diritto federale (art. 2 del codice civile russo), la stessa regola presente nel diritto italiano afferma che «la condizione giuridica è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali» (art. 10 della Costituzione italiana). Si tratta di norme e regolamenti che definiscono lo status giuridico dei partecipanti nel giro degli affari civili, i motivi e le procedure di attuazione dei diritti di proprietà e altri diritti, nonché a disciplinare gli obblighi contrattuali, altri rapporti e le relative relazioni personali di proprietà basati sulla parità, l’autonomia della volontà e l’indipendenza pecuniaria dei partecipanti.

La giurisprudenza derivata dal diritto civile, ha un impatto significativo sulla coesione economica, sociale, sullo sviluppo culturale, che può essere espresso nella piena personalità e soggettività umana e nel riconoscimento, godimento ed esercizio da parte di tutti dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale, civile o altro [10].

Il diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali [11], il diritto di associazione sindacale, il diritto allo sciopero, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione manifestano nella Federazione Russa e nella Repubblica italiana una certa tendenza alla conservazione di una più ampia sfera di libertà nel decidere i tempi e i modi dell’adattamento alle norme internazionali riconoscendo una serie di diritti a coloro che non siano cittadini. La divisione in categorie di stranieri, primi fra tutti i rifugiati, attribuiscono un insieme di diritti, regole standard analoghi a quelli che sono riconosciuti ai cittadini del paese che li ospita, come per esempio il diritto al libero accesso ai tribunali, il diritto alla libertà di movimento, il diritto di associazione, il diritto di esercitare attività autonome, libere professioni e attività salariate, il diritto di ottenere una casa, l’istruzione pubblica per i propri figli, l’assistenza pubblica contribuendo a modificare verso il giusto la fisionomia della categoria giuridica degli stranieri.

«Salvo diversa disposizione di legge federale» – dice l’art. 2 del codice civile della Federazione Russa sull’applicazione delle norme del diritto civile ai rapporti con i cittadini stranieri, apolidi e persone giuridiche straniere. A seguito della norma costituzionale, vale a dire l’art. 2 del codice civile, è esclusa la possibilità di limitazione del trattamento nazionale ai sensi della normativa federale (atti del presidente della Federazione Russa, del governo russo, degli organi federali del potere esecutivo), nonché degli atti delle regioni della Federazione.

Ai sensi dell’art. 7 del Codice Civile l’affermazione «le altre regole» può essere concepita come un trattato internazionale adottato anche dalla Federazione Russa, lo stesso consegue dall’interpretazione dell’art. 10 della Costituzione italiana. Tuttavia, il principio del trattamento nazionale non può essere limitato da un trattato internazionale nella Federazione Russa o in Italia, la cui obbligatorietà in entrambi i Paesi prima di tutto deve essere espressa in forma di un atto sublegislativo.

La Corte internazionale afferma che i diritti umani vanno ricompresi tra quelle norme imperative di diritto internazionale generale, accettate e riconosciute dalla comunità internazionale nel suo insieme come norme alle quali nessun deroga è permessa e che non possono essere modificate se non da nuove norme di diritto internazionale che abbiano lo stesso carattere [12].

Lo scopo principale dei diritti dei gruppi e specialmente dello straniero e delle minoranze in un campo più esteso, è quello di cercare di individuare una categoria diversa da quella di cittadini nazionali, sia rafforzata o indebolita, che desidera distinguere tra condizione giuridica del cittadino e condizione giuridica dello straniero. Inoltre, scopo di tali diritti è altresì il rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione nei limiti e nei termini in cui verrebbero ad essere garantiti da specifici strumenti di tutela giuridica con possibilità di acquisto di una identità specifica nei confronti del gruppo dominante, cioè dei cittadini autoctoni, se vogliamo chiamarli così, cioè dei cittadini del paese di accoglienza. Così si sviluppa il terreno dei diritti della differenza, che spettano a categorie particolari di persone, minoranze religiose ed etniche, donne, bambini, rifugiati, apolidi o che riguardano materie o situazioni particolari. Si interpretano così i diritti umani come garanzie che tendono a tutelare l’individuo in tutte le fasi della propria vita come strumenti necessari per soddisfare una aspettativa di benessere degli individui e delle collettività. Le modalità che si usano per questa strada non è solo nuove leggi, disciplina o violenza, propaganda contro una cultura straniera ma il riconoscimento di un’operazione che stabilisce certi diritti, in adempimento agli obblighi internazionali che non deriva una situazione di conflitto con le norme dell’ordinamento interno. Il diritto all’identità culturale è stato ribadito dalla Convenzione sulla tutela dei diritti dei lavoratori migranti [13], specificamente nell’art. 34 che sostiene il rispetto della diversità e della identità culturale delle persone che non sono configgenti con l’ordinamento giuridico.

La protezione dei diritti umani è un elemento fondamentale che manifesta la volontà di non accettare ricorsi alle riserve [14] che attribuiscono diritti in teoria che poi all’intero dell’ordinamento non possono essere effettivamente garantiti. L’istituto di riserva permette allo Stato riservante di creare una situazione di privilegi in quanto la propria adesione, oramai condizionata ad uno strumento diretto a tutelare i diritti umani consente da un lato di farsi parte attiva nell’ambito del processo di internazionalizzazione dei diritti dell’individuo, limitando la portata degli obblighi assunti. Nello stesso spirito un punto fondamentale è stato svolto dalla giurisprudenza costituzionale attraverso un atteggiamento di trattamento nei confronti dello straniero [15]. Ricordiamo la sentenza 455/90 relativamente al diritto alla difesa [16], al diritto alla salute, al diritto alla corrispondenza, alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di circolazione, alla libertà religiosa, arrivando all’art. 2 della costituzione italiana permettendo un parallelismo tra diritti inviolabili e diritti garantiti da norme internazionali a cui ogni legge sulla condizione giuridica dello straniero deve risultare conforme. Nello stesso spirito l’art. 16 delle preleggi del Codice civile italiano che riconosce allo straniero diritti civili, cioè quei diritti che sono espressione della cosiddetta capacità del diritto privato. Anche queste norme sono un tipo di riserva che l’ordinamento italiano decide di riconoscere come capacità giuridica allo straniero, sulla base di quanto l’ordinamento del Paese di provenienza di quest’ultimo prevede a favore del cittadino italiano, in altre parole, stiamo parlando del cosiddetto principio di reciprocità. Dall’altra parte il riconoscimento dei diritti fondamentali non impedisce ad ogni legislatore di adottare misure di legge ordinaria tali da limitare la capacità giuridica dello straniero. Tali limitazioni o norme vengono disciplinate anche dalle norme del diritto internazionale privato. Il trattamento nazionale nel diritto russo è di natura assoluta. Ciò significa che nessun organo giurisdizionale o l’altra autorità possono limitare la diffusione di tale trattamento nei confronti degli stranieri collegandolo con la presenza del principio di reciprocità nello Stato cui appartiene un cittadino straniero, tranne i casi quando la condizione di reciprocità è prevista dal diritto federale o da un trattato internazionale ratificato dalla Federazione Russa [17]. Il requisito della reciprocità è formulato in un certo numero di leggi che disciplinano i diritti esclusivi di proprietà intellettuale (art. 36 della Legge sui brevetti nella Federazione Russa, art. 47 della Legge federale “Sulla materia di marchi, marchi di servizio e denominazioni di origine della merce”).

Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti nella sfera del diritto internazionale privato, qui è particolarmente importante distinguere il grado di soggezione dei cittadini stranieri alla giurisdizione del Paese ospitante, perché questo riguarda le conseguenze giuridiche più significative. Leggi russe e italiane [18] qui hanno caratteristiche comuni tra cui:

l                             stranieri, completamente assoggettati alla giurisdizione del Paese ospitante (questo include individui che non hanno l’immunità e privilegi, ossia i turisti, studenti, lavoratori e professionisti, giornalisti, apolidi e altri);

l                             cittadini stranieri quali sono esenti dalla giurisdizione della Russia in tutto o in parte (pubblici ufficiali in carica e sulla base di accordi multilaterali o bilaterali tra la Russia e paesi esteri ecc.).

Si deve anche dire che la Federazione russa è stata un ricevitore giuridico di molti accordi internazionali stipulati dall’ex Unione Sovietica con altri Paesi, perciὸ, questi trattati e accordi sono ancor validi in Russia in questo momento.

Gli accordi in materia di assistenza legale, per la promozione e la tutela degli investimenti, sulla cooperazione economica commerciale, più spesso di altri trattati internazionali della Federazione Russa, sono le fonti delle norme sul trattamento nazionale nei rispettivi ambiti  di relazioni. Lo stesso si può dire per la legislazione della Repubblica italiana, in particolare, art. 2 della legge in materia di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato dice: «1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. 2. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme»[18].

L’istituzione per i cittadini di Stati che cooperano tra di loro sui propri territori del regime di trattamento nazionale in materia di rapporti civili e familiari è più caratteristico dai trattati in materia di assistenza legale. Il trattamento nazionale previsto per gli accordi in materia di assistenza giuridica di solito conferisce ai cittadini di una delle parti del contratto nel territorio di un’altra parte il rispetto dei loro diritti personali e patrimoniali e la stessa tutela giuridica, quale è prevista per i cittadini propri [19]. I cittadini di ciascuna parte hanno il diritto di ricorrere liberamente e senza ostacoli all’istituzione di giustizia della parte contraente, quale è competente per il caso concreto, possono fare proposte, citare in giudizio e perseguire altri procedimenti, alle stesse condizioni dei propri cittadini.

È diversamente stabilita la regola del trattamento nazionale all’art. 1 della Convenzione della Comunità degli Stati indipendenti (ex-URSS) sull’assistenza giudiziaria ed i rapporti giuridici in materia civile, familiare e cause penali del 1993. Se trattati bilaterali prevedono la tutela giuridica solo per i cittadini degli Stati, che hanno stipulato un accordo, la Convenzione estende l’efficacia della stessa tutela giuridica ad altre persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, se essi risiedono sul territorio di una delle parti contraenti. Secondo l’art. 1 della Convenzione: I cittadini di ciascuna delle parti contraenti, così come coloro che vivono sul suo territorio, godono, sul territorio di tutte le altre parti contraenti in merito ai loro diritti personali e patrimoniali della stessa tutela giuridica dei propri cittadini delle parti contraenti. Con la scomparsa dell’Unione Sovietica e la formazione degli Stati indipendenti, sui territori di quali abitano i  cittadini delle ex repubbliche sovietiche, questa formula di conferimento del trattamento nazionale soddisfa gli obiettivi della massima tutela dei loro diritti nel luogo di residenza.

Una chiara definizione della condizione giuridica dei cittadini stranieri ha una estrema importanza per la posizione legale nel Paese ospitante. La determinazione dello status giuridico delle persone sul territorio dello Stato, il rispetto dei diritti e delle libertà ed anche l’attribuzione delle responsabilità di una particolare persona secondo la sua condizione giuridica è uno dei compiti principali dello Stato, che dovrebbe essere risolto sulla base della legislazione interna e dei trattati internazionali.

Occorre definire la condizione giuridica dello straniero, che può definirsi come una speciale tutela di cui gode lo straniero in tema di diritti civili e politici, diritti economici, sociali e culturali. Tutte le regole che disciplinano lo straniero hanno carattere programmatico e dobbiamo renderci conto che tutti gli atti adottati o no hanno una vocazione differente e soprattutto sono elaborati in un contesto storico diverso, che risalgono a prima della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 [20], come anche del preambolo dei Patti internazionali del 1966. Si tratta ormai di obblighi erga omnes tali da imporre agli Stati l’adozione di comportamenti conformi contro le gravi violazioni che si compiono contro gli stranieri e non solo, contro atti di genocidio, di apartheid, di discriminazione razziale, di schiavitù, di tortura o di qualsiasi altro trattamento disumano che distrugge e calpesta la vita umana. Principi cardini sono dati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, dalla Carta africana, dalla Convenzione americana, adottata nel 1969, dalla Convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 1954 che considera apolide una persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico considera come suo cittadino (art. 1), la Carta sociale del 1961, l’Atto finale della Conferenze di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975, la Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall’Assemblea generale delle NU, la Dichiarazione sui diritti umani degli individui che non sono cittadini del Paese in cui vivono, contenuta nella risoluzione 40/144 dell’Assemblea generale delle NU, adottata il 13 dicembre 1985, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959 fa seguito nel 1989 la Convenzione per i diritti del fanciullo che riflette il più organico tentativo di realizzare la tutela dei diritti umani con riferimento alla condizione minorile, la Convenzione sui diritti politici della donna, il programma di azione adottato dalla Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo tenutasi a Vienna nel 1993, sottolineando che le norme derivanti dagli accordi conclusi in materia rafforzano le norme poste a tutela dello straniero e rinvenibili nella prassi degli Stati.

Da quanto sopra esposto si può concludere che la condizione giuridica (personalità giuridica) dei cittadini stranieri nel suo complesso è formata sulla base dei principi universalmente riconosciuti e le norme del diritto internazionale, dei trattati internazionali, del diritto del Paese di cittadinanza (lex patriae) della persona e del Paese di residenza (lex domicilii). Più stretta è la comprensione della condizione giuridica di un cittadino straniero come un insieme di diritti riconosciuti a tali individui, e gli obblighi imposti a loro nel paese ospitante. Nel diritto internazionale privato stiamo parlando dei diritti e degli obblighi derivanti dai rapporti civili, di famiglia, rapporti di lavoro, specificati da un elemento estero.

Per quanto riguarda la Repubblica italiana e la Federazione Russa, la maggior parte delle norme di entrambi i sistemi giuridici relativa alla situazione giuridica dei cittadini stranieri stabiliscono il cosiddetto trattamento nazionale, che prevede il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali anche per gli stranieri in condizioni di parità con i cittadini.

Tuttavia, bisogna dire che il trattamento nazionale nella determinazione, nella quale noi lo possiamo osservare oggi è una sorta di “fiction”, perché il presupposto che gli stranieri hanno gli stessi diritti e doveri che hanno i propri cittadini, incontra sulla sua strada un sacco di restrizioni. In primo luogo, come detto sopra, i diritti degli stranieri possono essere limitati da un trattato internazionale o da altro atto giuridico, e in secondo luogo, il trattamento nazionale garantisce solo il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalle costituzioni dei due Stati. Nel processo di realizzazione dei diritti i cittadini stranieri incontrano una gran quantità di ostacoli, che si esprimono soprattutto nella definizione del termine “straniero” a livello mentale nella società italiana e russa. Si può nominare almeno un paese in cui gli stranieri avrebbero gli stessi diritti e responsabilità in parità con i propri cittadini? Non ci sono tali Stati. C’è sempre un limite in tutti i Paesi. Per esempio, gli stranieri non sono arruolati nell’esercito per il servizio militare, gli stranieri in nessun Paese hanno diritto di voto, il diritto di eleggere ed essere eletti. Essi non possono mai assumere incarichi relativi alla sicurezza dello Stato. In Russia, come in Italia non possono lavorare negli organi di ordine pubblico. Anche nel diritto penale, anche se la legge è uguale per tutti, però, nella Federazione Russa, interi capitoli del codice penale non si applicano agli stranieri.

* Andrey Politanskiy, studente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di giurisprudenza.

Bibliografia

[1] Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают – Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.1985 № 40/144,  “Действующее международное право”. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 1996. с. 255 – 259;

[2] Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 16.12.1966 в Нью-Йорке. (Ратифицирован Постановлением Парламента РМ № 217- XII  от 28.07.1990), “Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации”, № 12, 1994;

[3] Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (заключена в Минске 26.05.1995), “Бюллетень международных договоров”, № 6, 1999;

[4] Questa questione non parla degli APOLIDI, che non hanno più la cittadinanza del loro precedente Stato;

[5] Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ), “Российская газета”, 25.12.1993;

[6] Федеральный закон от 13.10.1995 № 157-ФЗ (ред. от 10.02.1999) “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности” (принят ГД ФС РФ 07.07.1995), “Российская газета”, № 207, 24.10.1995;

[7] Costituzione della Repubblica italiana del 1948, Codice civile 2009. Costituzione. Trattati UE e CE. Leggi collegate, Egea, 2009;

[8] Sentenza della Corte costituzionale della Repubblica italiana n. 144 del 1970, http://www.giurcost.org;
[9] Michele Arcella “Brevi cenni sulla condizione giuridica dello straniero”, Capitolo 1, § 2.2 Principi generali sulla condizione dello straniero fra Costituzione e codice civile, Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, 2009;
[10] De Salvia, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Procedure e contenuti, Editoriale Scientifica Editoriale, 2006;

[11] Mezzadra S. Petrillo A. (a cura di)., “I confini della globalizzazione: lavoro, culture, cittadinanza”, Roma, Manifesto Libri, 2000;

[12] Cfr. Il caso del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran (Stati Uniti v. Iran), ICJ Reports 1980, sentenza del 24 maggio 1980, par. 91, pp. 39 ss;

[13] Конвенция ООН о статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 45/118 от 18 декабря 2003 года и вступившая в силу в июле 2003 года, “Права человека. Сборник международных договоров” (издание Организации Объединенных Наций, № 88. XIV.1);

[14] Cfr. Gennarelli, Le risrerve ai trattati internazionali, Giuffrè, 2001;

[15] Bonetti, La condizione giuridica del cittadino extracomunitario, Rimini, 1993;

[16] Cfr. Le sentenze: n. 20/1067, n. 104/1969, n. 144/1970, n. 109/1974, n. 54/1979, ecc.;

[17] Карташкин В. А., Права человека в международном и внутригосударственном праве. Москва, 1995;

[18] Legge n. 218 del 31 maggio 1995, – “Riforma del Sistema italiano di diritto internazionale private”, Suppl. ord. Gazzetta Ufficiale Serie gen. 128 del 03.06.1995;

[19] Канашевский В.А., Нормы международного права и гражданское законодательство России, Международные отношения, Москва, 2004;

[20] Sweet, Philosophican theory and the Universal Declaration of human rights, University of Ottawa press, 2003;

[21] Caritas, Immigrazione, Dossier Statistico 2000, Anterem, Roma 2000.


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