Nel momento in cui la rassegna stampa viene chiusa, si sta consumando un conflitto fra il governo di Kiev e la popolazione russofona di Donetsk – che ha proclamato una Repubblica Popolare destinata, secondo le intenzioni dei manifestanti, a ricongiungersi con la Federazione Russa attraverso un preventivo referendum istituzionale. La situazione è ancora fluida, e da parte dell’Amministrazione USA si sta replicando il copione visto in Crimea, minacciando le più catastrofiche sanzioni. Avremo sicuramente modo di riprendere il filo del discorso.
Ciò che però in questa settimana interessa è rivolgere lo sguardo su temi che hanno provocato polemiche e tensioni all’interno della società nordamericana.
Il primo attiene al problema dei limiti al controllo parlamentare sulle attività dei servizi segreti. Il caso si è aperto perché un’apposita commissione senatoriale di inchiesta, (1) in base agli incartamenti disponibili – e non coperti dal segreto di stato – ha concluso per la sproporzione fra soldi investiti e risultati – invero scarsi- ottenuti dalle attività di intelligence, e non in generale, bensì su quelle relative a Guantánamo che hanno portato alla luce eccessi e abusi di ogni tipo. Piccata è stata la risposta dell’allora capo operativo CIA,
José Rodríguez. Sostiene l’alto funzionario che il sistema dipendeva innanzitutto dal contesto post 11 settembre; che il medesimo – comprensivo di torture quali il waterboarding – fu efficace perché grazie a metodi “eterodossi” furono sventati potenziali attentati che vedevano coinvolti militanti di al Qaeda e servizi deviati pakistani. Infine, che tale impostazione fu approvata dai vertici dell’amministrazione, e che lo stesso Dipartimento di Giustizia, all’epoca interpellato, non ebbe nulla da eccepire. Invocare l’11 settembre come Grundnorm è piuttosto comodo, così come sostenere che il sistema si è rivelato efficace perché ha sventato attentati, quando le attività connesse a tali interventi sono coperti dal segreto di stato, è tautologico. Grave il fatto che si chiamino in causa autorità chiamate sì a garantire la sicurezza dei cittadini ma anche il rispetto di quei diritti umani che vengono di volta in volta branditi per impartire lezioni ad altri paesi – Cina in testa: è la difesa di un burocrate o la minaccia di chiamare in correità personaggi di più alto
livello?
Il secondo caso attiene al problema di verificare se e fino a che punto la libertà di opinione possa sacrificarsi di fronte ai valori di un brand, nella fattispecie se addirittura chi esprime il dissenso possa subire conseguenze che giungano alla sua estromissione dal luogo di lavoro. Durante la presidenza Bush, fu la destra evangelica radicale a dettare l’agenda sui temi etici, dall’anti- abortismo alle crociate antigay. Ora il vento è mutato, diversi stati hanno ammesso le nozze omosessuali e coloro che manifestano un dissenso al proposito vengono discriminati. E’ il caso di Brendan Eich, CEO di Mozilla Firefox ed inventore del sistema Javascript, persona di assoluta competenza per guidare un brand di rilevanza mondiale. Ebbene, costui ha avuto “il torto” di donare 1000 dollari ad un comitato – Proposition 8 – il cui scopo era quello di contrastare il riconoscimento in California delle nozze omosessuali. Eich è stato costretto a dimettersi, ma curiose sono le motivazioni addotte dalla stampa nordamericana. Il NYT (2) sostiene che la libertà di opinione – o di
dissenso – cede di fronte ai valori del brand: in questo caso, essendo Firefox una piattaforma assolutamente libera ed aperta al contributo di tutti, la posizione di Eich appare come retrograda e chiusa, quindi incompatibile coi valori del marchio, giustificandosi così il licenziamento del manager. Per il “Guardian” (3) il torto di Eich è stato quello di infrangere un dogma da tenere sempre presente: don’t ask, don’t tell, keep your views out of workplace (non chiedere, non parlare e tieni le tue idee fuori dal posto di lavoro).
Tale caso ci porta al terzo problema emerso da due casi (Sebelius v. Hobby Lobby e Conestoga Wood v. Sebelius) al vaglio della Corte Suprema USA (4). In breve il quesito a cui rispondere è se una corporation for profit possa avere una fede religiosa e se quali diritti e di chi (vertici, dipendenti) debbano essere sacrificati dinnanzi ad una fede o valori che si assumano essere decisivi per l’attività della stessa corporation.
Migliaia di società negli USA sono chiese ed usufruiscono di agevolazioni fiscali. Ebbene una corporation commerciale a tutti gli effetti – Hobby Lobby –assicura ai suoi dipendenti benefits più alti della media di mercato – quali paghe più alte, riposo settimanale alla domenica, sostegno aziendale alle cure sanitarie- tranne che per la pillola contraccettiva del giorno che la proprietà degli stores contesta su basi morali e religiose per le quali rivendica, di fatto, la qualifica di impresa cristiana (quindi con le relative agevolazioni
accordate dalla legge solo per le no profit). I proprietari della catena – la famiglia Green – rivendicano il loro diritto, anche come profit corporation, di dare un’identità religiosa alla loro attività. Il caso deve essere valutato alla luce del Primo Emendamento della Costituzione che contiene due divieti: col primo, si proibisce al governo di interferire nella sfera religiosa individuale; col secondo, lo stesso potere legislativo è vincolato a non adottare alcuna legge che incoraggi una Fede in danno di un’altra.
Storicamente la difesa della proprietà privata era accordata al singolo affinché potesse liberamente praticare il suo culto e a tale compito si sarebbe dovuto originariamente limitare l’intervento del potere esecutivo, con una funzionalizzazione ben chiara. Ora, trasferire tale impianto alle società commerciali porterebbe con sé problemi enormi, poiché potenzialmente a qualsiasi attività si può riconnettere una dimensione religiosa (e concretamente con essa le agevolazioni fiscali): come si concilia libertà economica e
libertà religiosa? Può la prima essere espressione della seconda o devono essere separate? e se sì, in che modo? Attendiamo gli sviluppi in tutte e tre le situazioni.
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