Noi sappiamo che nella notte tra il 27 e il 28 maggio di quest’anno, le forze dell’ordine italiane hanno svolto le attività di cattura del ricercato Mukhtar Ablyazov presso il suo presunto domicilio alla periferia di Roma dove è stata identificata la sua moglie – Shalabayeva Alma e la figlia di sei anni Alua.
Vogliamo sottolineare che il Kazakhstan si è rivolto all’Interpol per identificare e arrestare proprio M.Ablyazov e non qualcuno dei membri della sua famiglia.
Tuttavia, verificando il regime di immigrazione, la sua moglie – A. Shalabayeva ha presentato alla polizia italiana un passaporto della Repubblica Centrale Africana a nome di “Alma Ayan”.
Poichè il documento aveva segni evidenti di falsità, è stato nominato un perito in materia e dai risultati si è rivelato che A. Shalabayeva ha presentato un passaporto falso.
La sua identità e appartenenza alla cittadinanza della Repubblica del Kazakhstan sono state identificate secondo le parole della Shalabayeva stessa. Successivamente, su richiesta della polizia di immigrazione italiana, anche l’ufficio consolare dell’Ambasciata del Kazakhstan ha confermato la cittadinanza di A. Shalabayeva e ha rilasciato il certificato per il ritorno nel suo paese.
Di conseguenza, le autorità italiane hanno preso la decisione sulla sua espulsione in Kazakhstan.
Così, la decisione della espulsione è stata presa dalle stesse autorità italiane, la Repubblica del Kazakhstan non aveva nessuna possibilità giuridica di influire su questo.
Poiché A. Shalabayeva è la cittadina del Kazakhstan, le autorità kazake sono obbligate a prenderla insieme alla figlia sul proprio territorio, così il 1° giugno 2013 sono arrivate all’aeroporto internazionale di Astana.
E’ sorprendente il fatto, che le circostanze di questo episodio, verificato con A.Shalabayeva nella Repubblica italiana, si raccontano in modo distorto.
In particolare, non si prende in considerazione che la Sig.ra A.Shalabayeva ha deliberatamente presentato alla polizia italiana il passaporto falso, che si considera un reato previsto all’articolo 497 del Codice Penale Italiano, per cui le potrebbe essere privata la libertà personale per il periodo fino a 4 anni.
Di conseguenza, il ritorno di A. Shalabayeva nella Repubblica Italiana, come è posta la questione in questo momento, in assenza del suo consenso può essere considerata come la consegna dei propri cittadini allo Stato straniero per essere sottoposta alla responsabilità penale.
A sua volta, questo contraddice al paragrafo 1 dell’articolo 11 della Costituzione della Repubblica del Kazakhstan – il cittadino della Repubblica del Kazakhstan non può essere estradato verso uno Stato estero.
Inoltre, per completare i processi collegati con la verifica di coinvolgimento di A. Shalabayeva nei reati commessi sul nostro territorio in modo oggettivo (correlati con la fabbricazione del passaporto nazionale falsificato a nome suo), la Repubblica del Kazakhstan ha bisogno delle garanzie dalle autorità italiane che assicurano in caso di necessità la sua presenza presso gli organi per la persecuzione penale in Kazakhstan.
La Sig.ra Shalabayeva non ha a suo carico i reati del suo marito, tuttavia, in questo momento gli organi di inchiesta stanno controllando il coinvolgimento di A.Shalabayeva ai reati, correlati con rilasci di tangenti ai funzionari dell’immigrazione e della giustizia della regione di Atyrau per la produzione e rilascio di passaporti nazionali, compreso quelli di Shalabayeva e di sua figlia.
Con la sentenza del Tribunale di Atyrau il 4 luglio del 2013 i colpevoli che hanno commesso il suddetto reato sono stati condannati a diversi periodi di condanna della pena.
A tale proposito, nei confronti di A.Shalabayeva temporaneamente è stata eletta la misura di restrizione nella forma di obbligo di dimora, ma è totalmente libera di comunicare e di muoversi nella città di Almaty che ha scelto lei e che solo con il permesso del giudice ha il diritto di lasciare i confini.
Di conseguenza, lei gode completamente di tutti gli altri diritti e libertà, incluso l’incontro con lei di qualsiasi persona, contatti, la scelta dei mezzi di comunicazione (compreso internet), comunicazione con i media, ecc.
All’inizio di luglio del c.a. la moglie di Ablyazov le hanno fatto visita i deputati del parlamento Polacco Sig.ri M. Sventitskij, T. Takovskij, P. Chislinskij e A. Rybakovich e anche il consigliere dell’Ambasciata Italiana in Kazakhstan V. Ferrara, che hanno accertato le condizioni della permanenza di A. Shalabayeva.
Nella città di Almaty A. Shalabayeva vive insieme alla figlia presso la villa dei genitori.
Da parte sua non sono state riportate dichiarazioni o reclami in merito alle azioni illegali di indagine e di inchiesta nei tribunali o nella procura del Kazakhstan.
La procura generale del nostro paese garantisce in conformità alle norme del diritto internazionale e della legislazione nazionale alla Sig.ra Shalabayeva nella Repubblica del Kazakhstan saranno date tutte le possibilità per la difesa, tra cui avvocati e non sarà sottoposta a torture, trattamenti crudeli, disumani e a punizioni umilianti.
Le indagini principali che coinvolgono A. Shalabayeva sono state svolte, però per prendere la decisione finale sul caso ci vorrà un tempo supplementare, collegato con la necessità di ricevere le risposte alle richieste di assistenza legale dai colleghi esteri.
Attualmente nella stampa italiana si parla che la Sig.ra Shalabayeva può essere messa in detenzione e la figlia collocata in istituti di cura del bambino. Dichiariamo ufficialmente che il tutto non corrisponde alla realtà.
In questo momento gli organi d’inchiesta non hanno alcun motivo giuridico per cambiare il provvedimento di dimora per una più rigorosa pena, dato che A. Shalabayeva non ha commesso altri reati.
Così, la legislazione di procedura penale le permette di richiedere le misure di interdizione, correlati con la limitazione della libertà di movimento, incluso il diritto di lasciare il paese offrendo, per esempio, garanzie in denaro come è comune in molti paesi del mondo.
Nel caso che A. Shalabayeva si rivolga con questa richiesta, le autorità competenti del Kazakhstan sono pronte a prenderla in considerazione.
La modifica o l’annullamento delle decisioni sulla espulsione di un cittadino straniero dagli organi delle autorità pubbliche straniere è esclusivamente una questione interna di questo Stato.
Di conseguenza la Repubblica del Kazakhstan non considera questa decisione come “protesta diplomatica” da parte dei partner italiani alla Repubblica del Kazakhstan.
L’intervento o qualsiasi commento su tale azione da parte della Repubblica del Kazakhstan li consideriamo inappropriati.
Le relazioni tra il Kazakhstan e l’Italia hanno avuto una prova nella storia. L’anno scorso abbiamo festeggiato i 20 anni dell’istituzione delle relazioni diplomatiche. In questo periodo si sono sviluppati le relazioni operative e feconde in tutte le sfere della collaborazione bilaterale che si sono accresciute in un partnership strategico. Ciò vale a dire tra l’altro il dialogo politico e la prosperità maggiore nei progetti.
La repubblica del Kazakhstan non ritiene che l’espulsione del proprio cittadino che ha trasgredito il regime dei visti e dei passaporti dello stato estero possa essere il motivo del peggioramento nelle relazioni bilaterali.
E’ soltanto un piccolo episodio in un’infinità di relazioni dinamiche bilaterali, siamo sicuri dunque di poterlo superare.
La Repubblica del Kazakhstan, come era anche prima, tende ad un’integrazione sempre più dinamica e ad un avvicinamento tra i nostri paesi in tutte le sfere interessate da entrambi le parti.
Il modo con il quale la questione in esame influisce sui processi politici interni non presenta un’argomento giuridico significativo per poter esaminare la questione sulla espulsione dei membri della famiglia M. Ablyazova in Italia.
Per di più’, dal punto di vista giuridico non è esclusa la possibilità di ritorno di A. Shalabayeva e di sua figlia in Italia.
Per questo motivo essa dovrebbe rivolgersi agli organi competenti della Repubblica del Kazakhstan con la richiesta della libertà nei spostamenti, compreso l’estero, con la cauzione. In questo caso però la Repubblica del Kazakhstan richiederà adeguate garanzie da parte di Roma.
Il 9 marzo 2009 M. Ablyazov è stato dichiarato un latitante internazionale con la sanzione dell’arresto ed estradizione in Kazakhstan (bollettino rosso dell’Interpol).
Il fondamento per una tale dichiarazione è stato il risultato delle indagini su casi criminali presentati sull’istanza, si tratta dei fatti del furto di 5 milliardi di dollari USA nella banka “BTA Bank” S.p.a. di cui era il vertice dal 2005 al 2009.
Attualmente M. Ablyazov è ricercato dalle autorità inquirenti russi ed ucraini per crimini analoghi. L’informazione accessibile a tutti sulle ricerche di questa persona è contenuta sul sito ufficiale dell’Interpol.
Come sappiamo, l’attività criminale di M. Ablyazov è l’oggetto delle inchieste degli organi competenti di Cipro, Ungheria, Lettonia, Finlandia e Irlanda.
Dopo la fuga dal Kazakhstan M. Ablyazov ha ottenuto lo status del rifugiato in Gran Bretagna.
Ad agosto 2012 gli organi competenti del Kazakhstan si sono appellati al Ministero degli Interni della Gran Bretagna e Irlanda del nord con un’istanza di revisione della decisione sul conferimento ad M. Ablyazov lo status dell’immigrazione, poichè riteniamo che all’ottenimento di quest’ultimo intenzionalmente è stato presentato materiale falso.
Fin’oggi quest’appello non è stato risolto dagli organi competenti.
Nonostante ciò M. Ablyazov, avendo lo status del rifugiato ha lasciato il territorio della Gran Bretagna dandosi alla fuga dalla giustizia inglese, poichè il febbraio del 2012 è stato condannato alla carcerazione per 22 mesi.
La settimana scorsa per resistenza alla giustizia e per il rafforzamento del processo, l’Alta Corte di Giustizia di Londra ha rifiutato di accettare il materiale supplementare da M. Ablyazov. Ciò ancora una volta segna il carattere criminale della sua attività.
Con l’individuazione della localizzazione e un possible arresto di M. Ablyazov sul territorio di un altro stato il materiale corrispettivo e la richiesta dell’estradizione saranno inviati con l’osservazione di un procedimento determinato.
I metodi che impiega la Repubblica del Kazakhstan riguardanti le ricerche ed estradizione di M. Ablyazov, sono consuetudinari al livello mondiale e conformi ai canoni internazionali nella materia dell’osservanza dei diritti della persona.
La Repubblica del Kazakhstan ha l’intenzione di continuare l’attività in atto con metodi e mezzi consoni alla giustizia.
I Tribunali inglesi hanno acconsentito ad una serie di ricorsi S.p.a. “BTA Bank” presentati a M. Ablyazov, ai suoi complici e alle compagnie a lui affiliate per una somma maggiore di 3,7 milliardi dollari USA.
I Tribunali inglesi hanno acconsentito una seria dei ricorsi S.p.a. “BTA Bank” presentati a M. Ablyazov, ai suoi complici e alle compagnie a lui affiliate con la somma piu’ di 3,7 milliardi dollari USA.
Attualmente gli organi competenti della Gran Bretagna e della Repubblica del Kazakhstan impiegano dei provvedimenti per una sanzione effettiva oltre al blocco degli attivi ricevuti delittuosamente da M. Ablyazov.
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